Riproduzione per motivi di studio
Riproduzioni per motivo di studio (art. 68 del D.P.R. 633/41)
Nel rispetto della legge sul diritto d’autore è consentita per uso personale o di studio la riproduzione nei limiti del 15% del totale delle pagine di volumi o fascicoli di periodici in commercio. Tale limite può essere superato nel caso di “opera rara o fuori dai cataloghi editoriali” autocertificata dal richiedente.
Le richieste in sede devono essere presentate dopo la compilazione del modello 23
■ presso il Banco della distribuzione delle opere monografiche moderne a stampa (pubblicate dopo il 1830)
■ presso Banco della distribuzione dei periodici e dei giornali; per i fascicoli dei periodici entro il limite del 15%