Riproduzione per motivi di studio

Riproduzioni per motivo di studio (art. 68 del D.P.R. 633/41)

Nel rispetto della legge sul diritto d’autore è consentita per  uso personale o di studio la riproduzione nei limiti del 15% del totale delle pagine di volumi  o fascicoli di periodici in commercio. Tale limite può essere superato nel caso di  “opera rara o fuori dai cataloghi editoriali” autocertificata dal richiedente.

Le richieste in sede devono essere presentate dopo la compilazione del modello 23

presso il Banco della distribuzione delle opere monografiche moderne a stampa (pubblicate dopo il 1830)

presso Banco della distribuzione dei periodici e dei giornali; per i fascicoli dei periodici entro il limite del 15%